In caso di caduta di un pedone in una buca presente sul manto di una strada comunale, è onere del Comune provare di non essere titolare dell’obbligo di custodire il punto della strada in cui è occorso il sinistro, poichè, come stabilito dall’art. 22 legge 20 marzo 1865, n. 2248, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei Comuni, determinando così una vera e propria presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetterebbe alle Amministrazioni fornire prova contraria.
Corte di Cassazione 6 ottobre 2021, numero 27054