La documentazione inerente ad un procedimento penale (ivi incluse eventuali risultanze di intercettazioni telefoniche) può essere utilizzata nel processo amministrativo, con i soli limiti della pertinenza e della credibilità, stante l’assenza di alcuna preclusione in ordine al suo utilizzo ai fini istruttori.
Consiglio di Stato, sezione III, 17 luglio 2025, numero 6302